(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 1. L'art. 11 della legge regionale n. 72/1995 e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Interventi per l'uso dei pascoli). - 1. La giunta regionale, sentita la conferenza dei presidenti delle comunita' montane, entro il 31 dicembre 1996 determina criteri generali per l'utilizzo delle aree pascolive di proprieta' pubblica, individua le tipologie per lo sviluppo della zootecnia, determina i criteri di uso dei pascoli abbandonati o non piu' convenientemente utilizzati. 2. Le comunita' montane, attraverso convenzioni con i comuni, attuano le disposizioni di cui al comma 1 nel territorio di propria competenza".