(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33
                         del 14 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 9 ottobre 1995, n.
72
 
  1. L'art. 11 della legge regionale n.  72/1995  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.  11  (Interventi  per  l'uso  dei  pascoli).  -  1. La giunta
regionale, sentita  la  conferenza  dei  presidenti  delle  comunita'
montane,  entro  il  31  dicembre 1996 determina criteri generali per
l'utilizzo delle aree pascolive di proprieta' pubblica, individua  le
tipologie per lo sviluppo della zootecnia, determina i criteri di uso
dei pascoli abbandonati o non piu' convenientemente utilizzati.
  2.  Le  comunita'  montane,  attraverso  convenzioni  con i comuni,
attuano le disposizioni di cui al comma 1 nel territorio  di  propria
competenza".